Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Dal 15 luglio 2022 è scattato l’obbligo per gli imprenditori di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, funzionali alla prevenzione delle situazioni di crisi d’impresa

Cosa deve fare l’imprenditore? Cogliere questa opportunità!

La nuova norma, prima che essere un obbligo, è un’importante opportunità per farsi affiancare da un consulente nell’ottimizzare la finanza aziendale, migliorare il rapporto con le banche e diagnosticare anticipatamente i sintomi di crisi aziendale, per poterne controllare l’eventuale portata critica.

Dunque una preziosa possibilità per poter formare l’imprenditore cliente nella gestione oculata dell’azienda. Gestione oculata che significa prima di tutto la possibilità di scattare una sorta di fotografia dello stato di salute dell’azienda.

Quale medico infatti procederebbe senza prima un’accurata analisi? Allo stesso modo l’opportunità, grazie alla digitalizzazione, di avere a disposizione adeguati strumenti, come CERBERO, permette all’imprenditore di allargare il proprio ambito di azione, orientandolo in modo mirato al “benessere” dell’impresa.

Sebbene il codice della crisi risalga a più di due anni fa, il prossimo 15 luglio 2022 entrerà in vigore a seguito del continuo differimento operato da tre provvedimenti: (i) il decreto legislativo 14/2019, (ii) il decreto legislativo “correttivo” 147/2020 e (iii) il decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea 2019/1023. In verità alcune disposizioni del codice sono già in vigore (si pensi alle disposizioni che impongono in capo all’imprenditore di dotarsi di adeguati assetti organizzativi).

Inoltre è utile precisare che il codice della crisi ha inglobato alcune disposizioni del d.l. 118/2021, che ha introdotto la cd “composizione negoziata della crisi d’impresa”, apportandovi ulteriori revisioni al testo del codice della crisi. Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, costituito da 391 articoli, riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, sostituendosi alla “legge fallimentare” (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e alla disciplina sulla “composizione della crisi da sovraindebitamento” (legge n. 3/2012). Tra le novità introdotte dal nuovo Codice che, come detto, entrerà in vigore (salvi ulteriori rinvii) il 15 luglio 2022, c’è la considerazione della crisi come un fenomeno fisiologico della vita dell’impresa.

Viene, così, eliminato ogni riferimento al termine ‘‘fallimento’ – sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale” – e con esso ogni connotazione di discredito personale e morale dell’imprenditore insolvente. Si tratta di una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali che ha, anzitutto, la finalità di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, evitando che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa condurre ad uno stato di crisi irreversibile. In quest’ottica viene introdotto un sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento.

In tale rinnovato contesto tutte le imprese dovranno dotarsi di un apparato di controllo, sia organizzativo sia amministrativocontabile, grazie al quale sarà possibile intercettare in anticipo la crisi. In altri termini tutte le imprese dovranno disporre di strumenti per tenere sotto controllo, nel breve periodo, i flussi di cassa e, nel medio-lungo periodo, il business plan. Questo dovrebbe consentire all’impresa di intervenire per tempo e, nell’ipotesi più promettente, scongiurare la crisi. Si capisce bene come questo sistema deve basarsi su di un sistema contabile e di controllo di gestione opportunamente sviluppato ed evoluto. Infine, il “sistema di allerta” costituisce l’aspetto centrale della riforma della crisi d’impresa.

Un sistema di segnalazione tempestiva volto a intercettare anticipatamente la crisi attraverso una diagnosi precoce. In caso di difficoltà dell’impresa, secondo il nuovo Codice della crisi, l’imprenditore deve, infatti, “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Le imprese, quindi, dovranno trasformare questa criticità in un’’occasione per dotarsi di strumenti e strategie mirate alla gestione dei flussi di cassa e, soprattutto, per implementare nuovi strumenti di monitoraggio. In altri termini la funzione amministrazione e controllo diviene a tutti gli effetti strategica e, per questo motivo, la stessa andrà correttamente supportata e sostenuta con gli investimenti necessari.

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